Modifiche regolamento spedizione transfrontaliera di rifiuti
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martedì 22 dicembre 2020
Sulla G.U.U.E. n. L433 del 22/12/2020 è stato pubblicato il
Regolamento (UE) 2020/2174 che modifica gli allegati I C, III, III
A, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di
rifiuti (data applicazione del Regolamento: 01/01/2021; data di
entrata in vigore: 11/01/2021).
Le modifiche apportate al Reg. 1013/2006 riguardano
principalmente:
1. l'eliminazione dell'attuale codice B3010 relativo ai rifiuti
di plastica e la conferma dell'assoggettamento alla procedura di
informazione con esportazione di cui all'art. 18 del Regolamento
(movimento con allegato VII e senza notifica) solamente dei
seguenti rifiuti di plastica non pericolosi:
─ con codice EU3011, se spediti all'interno dell'Unione,
destinati al recupero, composti quasi esclusivamente:
- da un singolo polimero non alogenato oppure da miscele di
polimeri;
- da una sola resina polimerizzata oppure da un solo prodotto di
condensazione oppure miscele di resine polimerizzate o prodotti di
condensazione;
- da un solo polimero fluorurato oppure da miscele di
perfluoroalcossialcani PFA e MFA;
─ con codice B3011, se spediti all'esterno dell'Unione (nel
rispetto delle eventuali limitazioni in merito fornite all'UE dai
vari Stati, le quali non cambiano), destinati obbligatoriamente a
riciclo R3, composti quasi esclusivamente:
- da un singolo polimero non alogenato oppure da miscele di
polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato
(PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato
separatamente R3 previa selezione e in modo ecologicamente corretto
e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri
tipi di rifiuti;
- da una sola resina polimerizzata oppure da un solo prodotto di
condensazione;
- da un solo polimero fluorurato;
2. l'assoggettamento a notifica e autorizzazione preventive dei
rifiuti di plastica non ricadenti in tali specifiche, se
ammissibili all'esportazione (ovvero se destinati a recupero e non
a smaltimento).
Ricapitolando:
- per le spedizioni con destinazione UE, i rifiuti che rientrano
nelle specifiche del codice EU3011 potranno continuare ad essere
esportati con procedura agevolata ai sensi dell'art. 18 del Reg.
(CE) n. 1013/2006 (allegato VII senza notifica);
- per le spedizioni con destinazione extra UE, il codice EU3011
non è applicabile; i rifiuti potranno continuare ad essere
esportati con procedura agevolata ai sensi dell'art. 18 del Reg.
(CE) n. 1013/2006 (allegato VII senza notifica) solo se rientrano
nelle specifiche del codice B3011;
- se i rifiuti non rientrano nelle specifiche dei codici EU3011 o
B3011, allora sarà necessario che l'esportazione avvenga con la
procedura di notifica preventiva da autorizzare.
Il testo del Regolamento UE 2020/2174 è scaricabile dal seguente
link: https://bit.ly/3okK0Zf.