Razionalizzazione procedure di VIA
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giovedì 16 luglio 2020
Sul S.O. n. 24 della G.U. n. 178 del 16/07/2020 è stato
pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dal titolo "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", poi
convertito in legge, con modificazioni, con la L. 11 settembre
2020, n. 120, pubblicata sul S.O. n. 33 della G.U. n. 228 del
14/09/2020.
L'art. 50 della Legge 120/2020 disciplina la "Razionalizzazione
delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale" che
incidono sulla qualità degli elaborati progettuali e sui tempi di
risposta dell'Autorità Competente.
Le modifiche più significative riguardano:
- il livello di dettaglio degli elaborati progettuali, che può
essere il "progetto di fattibilità" (come definito dall'articolo
23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
oppure il "progetto definitivo" (come definito dall'articolo 23,
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016"; in ogni caso, il
livello di dettaglio deve essere "tale da consentire la compiuta
valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai
sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE";
- la completa riscrittura dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e smi
che disciplina la "Verifica di assoggettabilità a VIA" (c.d.
"Screening di VIA"), imponendo tempi istruttori decisamente più
brevi di quelli precedentemente stabiliti; più in particolare, sono
ora stabiliti i seguenti termini:
ü 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale, per la verifica di completezza/ adeguatezza, da parte
dell'A.C., della documentazione e per l'eventuale richiesta, per
una sola volta, di chiarimenti e integrazioni al proponente;
ü 15 giorni per l'eventuale invio delle integrazioni
richieste da parte del proponente;
ü 30 giorni, dalla data di pubblicazione sul sito internet
dell'A.C. della documentazione / integrazioni trasmesse dal
proponente e dalla comunicazione alle Amministrazioni coinvolte nel
procedimento dell'avvenuta pubblicazione, per la presentazione di
osservazioni da parte di "chiunque abbia interesse";
ü 45 giorni (+ eventuali ulteriori 20 giorni "In casi
eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione
o alle dimensioni del progetto") per l'adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA;
di conseguenza, la durata della procedura di screening di VIA è
ora compresa tra 80 e 115 giorni;
- ridefinizione delle tempistiche del procedimento di VIA (artt.
21, 23, 24, 25, 27 e 27-bis).
Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a
partire dal 16 ottobre 2020.
Il testo del D.L. 76/2020, coordinato con la L. di conversione
120/2020, è scaricabile dal seguente link: https://bit.ly/3b53zkC.